di Pier Francesco Corso
Per gli italiani che fanno giornalismo stabilmente all’estero potrebbe esserci una strada concreta che finora non è stata adeguatamente esplorata. Il Ministero della Giustizia dispone già di una procedura per il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali giornalistiche conseguite all’estero e precisa che, nella determinazione dell’eventuale misura compensativa, possono essere valutati studi ed esperienze professionali “ovunque svolti”. Ma cosa significa concretamente “adeguatamente documentati”? Il Ministero lo spiega: attestazioni dell’ente presso il quale l’esperienza è stata maturata, descrizione delle attività, luogo e periodo di lavoro, curriculum e, per i giornalisti, articoli, contratti, pubblicazioni online e documentazione fiscale. Non significa che l’esperienza cancelli automaticamente la prova attitudinale o il tirocinio. Significa però che può essere presa in considerazione nella determinazione della misura compensativa e, secondo la valutazione effettuata nel procedimento, anche incidere sulla sua entità. E allora la domanda diventa inevitabile: cosa si aspetta a sottoporre al Ministero un caso concreto di un giornalista italiano che vive e lavora all’estero e verificare se questa procedura possa condurlo all’iscrizione nell’Ordine italiano?
Da anni si parla dei giornalisti italiani che vivono e lavorano fuori dai confini nazionali e delle difficoltà che possono incontrare quando vogliono ottenere il riconoscimento professionale in Italia. Una questione antica, affrontata più volte sul piano politico e parlamentare, ma che merita oggi una verifica diversa: quella degli atti amministrativi già previsti dall’ordinamento. Prima di chiedere una nuova legge, infatti, occorre capire fino in fondo che cosa consenta di fare quella esistente. Il Ministero della Giustizia dispone di una procedura ufficiale per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero e tra le professioni interessate figura espressamente quella giornalistica. Non è quindi una possibilità teorica: la procedura è prevista, viene utilizzata e nel 2026 il Ministero ha adottato diversi provvedimenti riguardanti qualifiche giornalistiche conseguite in altri Paesi.
Ma c’è una frase contenuta nelle istruzioni ministeriali che merita di essere letta con particolare attenzione: studi ed esperienze professionali “ovunque svolti” possono essere valutati nella determinazione dell’eventuale misura compensativa, purché siano adeguatamente documentati ed esplicativi dell’attività svolta. Ed è qui che si apre la questione che interessa direttamente i giornalisti italiani che lavorano all’estero. Che cosa significa, concretamente, “adeguatamente documentati”?

La risposta del Ministero è precisa. Per dimostrare l’esperienza professionale possono essere presentate attestazioni rilasciate dall’ente presso il quale l’attività è stata svolta, nelle quali siano dettagliatamente indicate le attività effettuate, il luogo e il periodo di svolgimento. Può essere allegato il curriculum e, per la particolare professione giornalistica, la documentazione può comprendere anche copie degli articoli, contratti, link alle pubblicazioni online e documentazione fiscale. Insomma, non basta dichiarare “sono giornalista da vent’anni”. Bisogna dimostrarlo. Bisogna dimostrare dove, quando e soprattutto che cosa si è fatto. Un giornalista italiano che lavori da molti anni all’estero può quindi costruire un fascicolo professionale estremamente documentato: certificazione della testata, ruolo ricoperto, mansioni svolte, periodo di attività, contratti, articoli firmati, pubblicazioni online, eventuali incarichi professionali, iscrizione all’organismo professionale straniero e documentazione fiscale.
A quel punto l’esperienza professionale non sarebbe più una generica dichiarazione inserita in un curriculum, ma una realtà professionale documentata e verificabile. E il Ministero afferma espressamente che tale esperienza può essere valutata nella determinazione della misura compensativa. Ma che cosa significa, esattamente, “misura compensativa”? Si tratta della prova attitudinale oppure, in alternativa, del tirocinio di adattamento che può essere richiesto all’istante quando la qualificazione professionale conseguita all’estero non viene considerata immediatamente equivalente ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Attenzione, dunque: questo non significa che vent’anni di attività giornalistica all’estero sostituiscano automaticamente la prova attitudinale o il tirocinio. I documenti ministeriali non autorizzano una conclusione così netta.
Significa però che esiste una domanda precisa che può essere rivolta all’amministrazione: in quale misura l’esperienza professionale pluriennale maturata all’estero, se adeguatamente documentata, può incidere sulla determinazione della misura compensativa eventualmente richiesta al giornalista? E soprattutto: secondo quali criteri viene effettuata questa valutazione? La domanda non è campata in aria. Nel 2026 il Ministero della Giustizia ha già applicato la procedura a diversi professionisti in possesso di qualifiche giornalistiche conseguite all’estero. Tra i provvedimenti pubblicati figura Dimitri Pablos Papanikas, destinatario di un decreto dell’11 giugno 2026. Seguono Mirela Isabela Vasile, con qualifica conseguita in Romania, il cui provvedimento è dell’8 luglio 2026; Virginia Pietromarchi, con qualifica britannica di journalist, destinataria del decreto del 10 luglio 2026; Michele Barbero, con qualifica francese di journaliste, destinatario del decreto del 21 settembre 2026; e, dulcis in fundo, Caterina Zanardi, con qualifica conseguita negli Stati Uniti, destinataria del decreto del 30 settembre 2026. Questi provvedimenti consentono di vedere la procedura in concreto. Il Ministero esamina la qualificazione professionale straniera, la documentazione prodotta e, nell’ambito dell’istruttoria, acquisisce anche il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria dell’Ordine dei Giornalisti. Quel parere, però, non è la decisione finale. Il riconoscimento, se approvato, viene disposto dal Ministero della Giustizia con un proprio decreto. Ed è proprio questa distinzione a rendere la procedura particolarmente interessante per la nostra inchiesta. Il Ministero decide; il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria esprime il proprio parere nell’ambito dell’istruttoria; quando il decreto prevede una misura compensativa, si apre poi la fase della prova attitudinale o del tirocinio, secondo le modalità previste dalla procedura.
Significa però che esiste una domanda precisa che può essere rivolta all’amministrazione: in quale misura l’esperienza professionale pluriennale maturata all’estero, se adeguatamente documentata, può incidere sulla determinazione della misura compensativa eventualmente richiesta al giornalista? E soprattutto: secondo quali criteri viene effettuata questa valutazione? La domanda non è campata in aria. Nel 2026 il Ministero della Giustizia ha già applicato la procedura a diversi professionisti in possesso di qualifiche giornalistiche conseguite all’estero. Tra i provvedimenti pubblicati figura Dimitri Pablos Papanikas, destinatario di un decreto dell’11 giugno 2026. Seguono Mirela Isabela Vasile, con qualifica conseguita in Romania, il cui provvedimento è dell’8 luglio 2026; Virginia Pietromarchi, con qualifica britannica di journalist, destinataria del decreto del 10 luglio 2026; Michele Barbero, con qualifica francese di journaliste, destinatario del decreto del 21 settembre 2026; e, dulcis in fundo, Caterina Zanardi, con qualifica conseguita negli Stati Uniti, destinataria del decreto del 30 settembre 2026. Questi provvedimenti consentono di vedere la procedura in concreto. Il Ministero esamina la qualificazione professionale straniera, la documentazione prodotta e, nell’ambito dell’istruttoria, acquisisce anche il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria dell’Ordine dei Giornalisti. Quel parere, però, non è la decisione finale. Il riconoscimento, se approvato, viene disposto dal Ministero della Giustizia con un proprio decreto. Ed è proprio questa distinzione a rendere la procedura particolarmente interessante per la nostra inchiesta. Il Ministero decide; il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria esprime il proprio parere nell’ambito dell’istruttoria; quando il decreto prevede una misura compensativa, si apre poi la fase della prova attitudinale o del tirocinio, secondo le modalità previste dalla procedura.Il caso di Michele Barbero risulta particolarmente significativo
. Il provvedimento del 21 settembre 2026 prende in considerazione anche la documentazione relativa all’attività giornalistica pluriennale svolta in Francia, ma stabilisce comunque una misura compensativa, lasciando la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento della durata di cinque mesi. È un precedente importante proprio perché dimostra che l’esperienza professionale estera viene esaminata, ma non determina automaticamente l’esonero dalla misura compensativa. E qui si apre lo spazio per la domanda successiva: se l’esperienza professionale “ovunque svolta” può essere valutata nella determinazione della misura compensativa, quanto può effettivamente pesare una carriera giornalistica decennale o ventennale maturata fuori dall’Italia? La risposta non può essere ricavata da supposizioni. Deve essere ottenuta attraverso un caso concreto. I singoli decreti sono consultabili nella documentazione ufficiale del Ministero della Giustizia e consentono di verificare come siano stati trattati casi reali, quali qualifiche siano state esaminate e quali misure compensative siano state stabilite. A questo punto un giornalista italiano che viva stabilmente all’estero, che possieda una qualificazione professionale riconosciuta nel Paese nel quale lavora e che possa documentare dieci, quindici o vent’anni di attività può di fatto sottoporre formalmente il proprio caso al Ministero. Non chiedendo un favore. Non chiedendo una deroga politica. Non chiedendo di cancellare una prova prevista dalla normativa.
Chiedendo di applicare fino in fondo una procedura già prevista dall’ordinamento e di conoscere quale peso possa avere l’esperienza professionale da lui documentata nella determinazione della misura compensativa eventualmente prevista dal decreto di riconoscimento. La documentazione potrebbe comprendere certificazioni della testata, mansioni, periodi di lavoro, contratti, articoli firmati, link alle pubblicazioni, incarichi professionali, iscrizione all’organismo professionale straniero e documentazione fiscale. A quel punto sarebbe il Ministero a dover valutare il caso concreto. E qualunque fosse la risposta, sarebbe comunque un risultato. Se l’esperienza professionale consentisse una determinazione meno gravosa della misura compensativa, avremmo individuato una strada concreta da percorrere verso il riconoscimento e, successivamente, verso l’iscrizione nell’Ordine italiano. Se invece la misura compensativa risultasse invariata, occorrerebbe capire secondo quali criteri essa viene in concreto determinata. Se infine la normativa non consentisse di utilizzare questa procedura per arrivare all’iscrizione nell’Ordine italiano nella specifica situazione del giornalista stabilmente operante all’estero, occorrerebbe conoscere la precisa disposizione normativa che lo impedisce. E soltanto allora avrebbe senso tornare in Parlamento e chiedere una modifica legislativa. Prima, però, bisogna provare questa strada. Perché oggi sappiamo una cosa che merita di essere verificata fino in fondo: la procedura ministeriale per il riconoscimento delle qualifiche giornalistiche conseguite all’estero esiste, viene utilizzata e consente di prendere in considerazione anche l’esperienza professionale maturata “ovunque” nella determinazione dell’eventuale misura compensativa. Manca però il passaggio decisivo: verificare concretamente quanto quella esperienza possa pesare nel caso di un giornalista italiano stabilmente residente e professionalmente attivo all’estero e se, una volta completati gli adempimenti previsti, possa condurre all’iscrizione nell’Ordine italiano. La stessa documentazione ministeriale chiarisce infatti che il riconoscimento è finalizzato a consentire l’iscrizione all’Albo per l’esercizio in Italia della relativa professione; resta da verificare come questa procedura si applichi, nel concreto, al giornalista italiano che abbia costruito all’estero la propria carriera professionale. Potrebbe essere un direttore di testata a fare il primo passo. Oppure un giornalista italiano che lavori da anni fuori dall’Italia. Una domanda formalmente presentata al Ministero potrebbe valere più di decine di dichiarazioni politiche.
Perché questa volta, qualunque sia la risposta, rimarrebbe un documento ufficiale capace di chiarire finalmente se la porta è davvero aperta oppure se, davanti a quella porta, esiste ancora un ostacolo che nessuno ha finora provato a misurare. E da quella risposta si potrebbe finalmente ripartire per capire se la legge deve davvero essere cambiata oppure se una parte del problema può già essere affrontata applicando fino in fondo le norme che già esistono. La palla passa ora ai giornalisti italiani all’estero, in particolare a quelli fuori dall’Europa.
Chiedendo di applicare fino in fondo una procedura già prevista dall’ordinamento e di conoscere quale peso possa avere l’esperienza professionale da lui documentata nella determinazione della misura compensativa eventualmente prevista dal decreto di riconoscimento. La documentazione potrebbe comprendere certificazioni della testata, mansioni, periodi di lavoro, contratti, articoli firmati, link alle pubblicazioni, incarichi professionali, iscrizione all’organismo professionale straniero e documentazione fiscale. A quel punto sarebbe il Ministero a dover valutare il caso concreto. E qualunque fosse la risposta, sarebbe comunque un risultato. Se l’esperienza professionale consentisse una determinazione meno gravosa della misura compensativa, avremmo individuato una strada concreta da percorrere verso il riconoscimento e, successivamente, verso l’iscrizione nell’Ordine italiano. Se invece la misura compensativa risultasse invariata, occorrerebbe capire secondo quali criteri essa viene in concreto determinata. Se infine la normativa non consentisse di utilizzare questa procedura per arrivare all’iscrizione nell’Ordine italiano nella specifica situazione del giornalista stabilmente operante all’estero, occorrerebbe conoscere la precisa disposizione normativa che lo impedisce. E soltanto allora avrebbe senso tornare in Parlamento e chiedere una modifica legislativa. Prima, però, bisogna provare questa strada. Perché oggi sappiamo una cosa che merita di essere verificata fino in fondo: la procedura ministeriale per il riconoscimento delle qualifiche giornalistiche conseguite all’estero esiste, viene utilizzata e consente di prendere in considerazione anche l’esperienza professionale maturata “ovunque” nella determinazione dell’eventuale misura compensativa. Manca però il passaggio decisivo: verificare concretamente quanto quella esperienza possa pesare nel caso di un giornalista italiano stabilmente residente e professionalmente attivo all’estero e se, una volta completati gli adempimenti previsti, possa condurre all’iscrizione nell’Ordine italiano. La stessa documentazione ministeriale chiarisce infatti che il riconoscimento è finalizzato a consentire l’iscrizione all’Albo per l’esercizio in Italia della relativa professione; resta da verificare come questa procedura si applichi, nel concreto, al giornalista italiano che abbia costruito all’estero la propria carriera professionale. Potrebbe essere un direttore di testata a fare il primo passo. Oppure un giornalista italiano che lavori da anni fuori dall’Italia. Una domanda formalmente presentata al Ministero potrebbe valere più di decine di dichiarazioni politiche.
Perché questa volta, qualunque sia la risposta, rimarrebbe un documento ufficiale capace di chiarire finalmente se la porta è davvero aperta oppure se, davanti a quella porta, esiste ancora un ostacolo che nessuno ha finora provato a misurare. E da quella risposta si potrebbe finalmente ripartire per capire se la legge deve davvero essere cambiata oppure se una parte del problema può già essere affrontata applicando fino in fondo le norme che già esistono. La palla passa ora ai giornalisti italiani all’estero, in particolare a quelli fuori dall’Europa.E sarebbe finalmente ora di dare il calcio d’inizio a questa nuova, lungimirante, entusiasmante partita.
Pier Francesco Corso
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